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PER MEDICI - VETERINARI - ODONTOIATRI

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 Medico chirurgo Medico odontoiatra Medico veterinario







 Medici Chirurghi e Odontoiatri Medici Veterinari



 Libero professionista Dipendente


 Medicina e Chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria Medicina Veterinaria


  No









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Su richiesta scritta dell’interessato il nominativo può essere depennato dagli archivi FIAMO.

Articolo 494 del codice penale, rubricato “sostituzione di persona” che stabilisce:
Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un vantaggio o di recare agli altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o agli altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Articolo 495 del codice penale
Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.
1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

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