LA FEDERAZIONE

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati – F.I.A.M.O.”

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 – Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati – F.I.A.M.O.”
Titolo I Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione, sede e durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore” o CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta denominata “Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati”, di seguito indicata anche come “F.I.A.M.O.” oppure “Federazione”.
2. La Federazione ha sede legale in Roma, Via Stimigliano n° 22. La sede legale può essere trasferita altrove, nell'ambito del territorio nazionale, su delibera dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Federazione opera su tutto il territorio nazionale e può operare anche in ambito internazionale. 4. La Federazione può istituire sezioni regionali o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. La Federazione ha durata illimitata, potendo comunque essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria.
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS/APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Federazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS/APS” o l’indicazione di “ente del terzo settore/associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati ETS/APS” oppure “Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati - ente del terzo settore/associazione di promozione sociale”.
2. La Federazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del terzo settore/ associazione di promozione sociale” o l’acronimo “ETS/APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ETS/APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere
inseriti nella denominazione sociale qualora la Federazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.
Art.3 - Scopi
1. La Federazione è autonoma, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Non ha finalità di lucro né diretta né indiretta, non ha finalità sindacali e non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali non attinenti agli scopi della Federazione stessa. Le cariche sociali della Federazione non sono retribuite.
2. La Federazione persegue pertanto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
1. a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
3. c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
4. d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della legge
14 agosto 1991, n. 281;
5. e) formazione universitaria e post-universitaria;
6. f) interventi e prestazioni sanitarie;
4. La Federazione persegue le seguenti finalità:
1. a) favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Omeopatia;
2. b) riunire in Federazione le associazioni omeopatiche italiane e i singoli medici omeopati
operanti in Italia; ed inoltre persone fisiche, associazioni, fondazioni, società, enti pubblici e
privati, che perseguano scopi affini o analoghi alla Federazione;
3. c) rappresentare ufficialmente l'Omeopatia e proporsi come interlocutore presso le Istituzioni
amministrative statali nazionali, regionali e locali, presso le istituzioni politiche e giuridiche, presso le istituzioni ordinistiche, presso il mondo scientifico e universitario, presso le strutture sanitarie e sociali e presso i cittadini;
4. d) promuovere una corretta e qualificata Formazione Professionale primaria e continua dei medici omeopati, anche istituendo sistemi di verifica della qualità della formazione erogata;
5. e) promuovere lo sviluppo della Ricerca scientifica, clinica e di base in campo omeopatico, anche in collaborazione con altre società scientifiche; è fatto obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica svolta dalla Federazione attraverso il sito web istituzionale, costantemente aggiornato;
6. f) promuovere ricerche di carattere storico e bibliografico in campo Omeopatico;
7. g) fare opera di informazione e di diffusione dell'Omeopatia a tutti i livelli, nei suoi aspetti
teorici, clinici e terapeutici;
8. h) favorire fra le varie associazioni omeopatiche e i singoli medici omeopati la reciproca conoscenza, lo scambio di idee, di esperienze e di informazioni;
9. i) stabilire e mantenere il contatto con associazioni affini, a livello nazionale e internazionale, ed eventualmente aderirvi;
10. j) difendere globalmente l’Omeopatia e la professionalità dei medici omeopati da qualsiasi forma di abusivismo professionale e di strumentalizzazione economica e di immagine, e in genere da qualsiasi azione che getti discredito su di esse;
11. k) occuparsi di legislazione farmaceutica, sia nel campo omeopatico che nel campo convenzionale, sia a livello nazionale che comunitario, e promuovere presso le Istituzioni Sanitarie il controllo delle modalità di preparazione e l'affidabilità dei medicinali omeopatici.
Art.4 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti la Federazione potrà svolgere le seguenti attività, anche in collaborazione con enti pubblici e privati:
1. a) promozione e organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni;
2. b) svolgimento di attività di ricerca e documentazione;
3. c) creazione di biblioteche e archivi per documentazione;
4. d) iniziative di carattere editoriale: realizzazione di articoli, interventi, dossier, iniziative
editoriali a mezzo pubblicazioni cartacee, informatiche e di produzioni audiovisive e multimediali; informazione e coordinamento delle iniziative di organismi, associazioni similari, Istituzioni italiane ed europee sui temi dell’Omeopatia e su quanto ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità associative anche attraverso specifiche azioni divulgative (opuscoli, video, cineforum, internet);
5. e) collaborazione con enti pubblici e privati, Istituzioni, Associazioni di promozione sociale, di volontariato, E.T.S e O.N.G. per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto; elaborazione e partecipazione a progetti in maniera autonoma o in partnership con enti istituzionali e non, concorrendo in bandi nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento o il cofinanziamento di attività relative alle finalità generali contemplate nel presente Statuto;
6. f) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. La Federazione può svolgere, ex art.6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento dei propri scopi associativi, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. La Federazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Federazione.
Art.6 - Associati
1. Possono essere ammessi a far parte della Federazione le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, e le Associazioni che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3- L’adesione alla Federazione è libera e volontaria, ma ogni associato si impegna ad accettare e a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno, nonché delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Art.7 - Requisiti e criteri per l’ammissione di nuovi associati e aderenti
1. Possono chiedere l'ammissione alla Federazione in qualità di Socio Ordinario i medici, veterinari o odontoiatri esperti in Omeopatia che risiedano ed esercitino la medicina omeopatica in Italia e che siano regolarmente iscritti in Italia al proprio ordine professionale.
2. L'Omeopatia è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico codificato da Samuel Hahnemann e basato sulla Legge dei Simili e sull'uso di Rimedi Unitari. Medico Omeopata viene considerato il medico chirurgo o il medico veterinario o l'odontoiatra, il quale, con specifica competenza professionale omeopatica, prescriva a scopo terapeutico, seguendo la Legge dei Simili, rimedi unitari preparati secondo la Farmacopea Omeopatica. L'esercizio della Medicina Omeopatica è riservato ai medici chirurghi, ai medici veterinari e agli odontoiatri legalmente abilitati all'esercizio della rispettiva professione ed iscritti al rispettivo ordine professionale.
3. Possono chiedere l'ammissione alla Federazione in qualità di Simpatizzanti:
1. a) i Medici, i Veterinari e gli Odontoiatri che non possiedano tutti i requisiti di cui sopra;
2. b) i Farmacisti, i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e i Biologi;
3. c) gli operatori sanitari di ogni disciplina;
4. d) gli studenti universitari di Medicina e Chirurgia, di Medicina Veterinaria, di Odontoiatria, di Farmacia e di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
La qualifica di Simpatizzante non comporta diritti o doveri di partecipazione alla vita associativa.
4. Può essere nominato Socio Onorario la persona fisica che abbia dato un significativo contributo allo sviluppo dell'Omeopatia o delle discipline ad essa correlate a livello nazionale o internazionale. La nomina del Socio Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla delibera dell'Assemblea Nazionale. La nomina a Socio Onorario è un’onorificenza che non
comporta diritti e doveri di partecipazione alla vita associativa. Il Socio Onorario che sia in possesso dei requisiti specificati al comma 1, può però decidere di aderire alla Federazione come Socio Ordinario partecipando dei relativi diritti e doveri.
5. Viene considerato Sostenitore una persona fisica o giuridica che versi un contributo in denaro e/o destini beni mobili o immobili, donazioni o lasciti alla Federazione. La qualifica di Sostenitore non comporta diritti o doveri di partecipazione alla vita associativa.
6. Possono chiedere l'ammissione alla Federazione le associazioni omeopatiche italiane, che abbiano fra i loro Soci medici, veterinari e/o odontoiatri esperti in Omeopatia, legalmente costituite, che non abbiano finalità di lucro, i cui scopi sociali siano affini e non in contrasto con gli scopi sociali della Federazione e le cui eventuali scuole adottino i parametri di formazione stabiliti dalla Federazione. Potranno altresì richiedere l'ammissione alla Federazione altri Enti del Terzo Settore (ETS) senza i requisiti di cui sopra, ma i cui scopi sociali siano affini e non in contrasto con gli scopi sociali della Federazione. La Federazione non ha potere alcuno all'interno delle associazioni iscritte, le quali conservano la loro completa autonomia. L’associazione ammessa alla Federazione iscrive alla Federazione stessa, singolarmente, a propria discrezione, una parte o l’intero numero dei suoi Soci. Tali Soci, se in possesso dei requisiti specificati al comma 1, hanno gli stessi doveri e diritti dei Soci Ordinari della Federazione stessa.
7. I requisiti sopra elencati non hanno natura discriminatoria e sono coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dalla Federazione.
8. L'elenco degli iscritti alla Federazione è riservato. L’eventuale comunicazione degli elenchi all'esterno della Federazione è concesso esclusivamente ai fini istituzionali e statutari e sempre nel rispetto delle normative vigenti.
Art.8 - Procedura di ammissione
1. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto; va rivolta al Presidente della Federazione e viene sottoposta alla delibera del consiglio Direttivo Nazionale. L'iscrizione alla Federazione decorre dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Dopo la delibera di ammissione, il Socio Ordinario farà parte, a sua discrezione, della sezione Regionale nella quale risiede o esercita. Il Socio Ordinario può, per motivi particolari, chiedere di far parte di una Sezione Regionale nella quale non risiede né esercita, sottoponendo l'istanza, motivata, alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale può in seguito eventualmente revocare la delibera.
6. L'iscrizione alla Federazione decorre dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e ha scadenza annuale al 31 dicembre dell’anno in corso.
Art.9 - Diritti e doveri dei Soci Ordinari
1. I Soci Ordinari hanno il diritto di:
1. a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
2. b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
3. c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, il Socio Ordinario deve presentare in forma scritta espressa e motivata domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede amministrativa della Federazione alla presenza di persona indicata
dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei Soci, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto.
3. I Soci Ordinari hanno il dovere di:
1. a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
4. d) Utilizzare in modo corretto e conforme le attrezzature e i luoghi messi a disposizione della Federazione.
Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La perdita della qualità di membro della Federazione può avvenire per:
1. a) DIMISSIONI: ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso; le dimissioni debbono essere inviate al Presidente della Federazione mediante comunicazione scritta. Il recesso ha effetto immediato.
2. b) RADIAZIONE: qualora l’Associato violi le norme statutarie, regolamentarie o delle deliberazioni degli organi sociali, oppure abbia un comportamento che contrasti con le finalità della Federazione, o tenga una condotta censurabile civilmente, moralmente o deontologicamente, o arrechi danni materiali o morali di una certa gravità alla Federazione; la radiazione del Socio è sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
3. c) DECESSO: il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
2. Per mancato pagamento della quota associativa annuale, il Socio Ordinario assume lo status di Socio in quiescenza e perde il diritto di voto alle Assemblee. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’Associato in quiescenza riacquista lo status di Socio Ordinario mediante il pagamento della quota associativa.
3. Il provvedimento di radiazione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’Associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Collegio Probiviri dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato dimissionario o radiato per qualsiasi ragione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.
Titolo III
Organi Sociali – struttura organizzativa nazionale
Art.11 - Organi della Federazione
1. Sono organi della Federazione:
1. a) l’Assemblea dei Soci;
2. b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
3. c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui
all’art.30 CTS;
4. d) gli Organi Operativi Nazionali;
5. e) il Collegio Nazionale dei Probiviri.
2. L’elezione degli organi della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
3. I legali rappresentanti della Federazione e i membri del Consiglio Direttivo non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Federazione stessa.
4. I casi di conflitto di interesse che riguardino gli Organi della Federazione devono essere dichiarati ed eventualmente regolati secondo apposito Regolamento Interno, che si ispira al working paper di ANAC in merito alla gestione del conflitto di interesse (Settembre 2018).
Art.12 - L’Assemblea dei Soci Ordinari: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale tutti i Soci Ordinari, i Simpatizzanti, i Sostenitori, i Soci Onorari e i delegati delle Associazioni iscritte;
2. Ciascun Socio Ordinario in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto di voto; può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato
mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Il numero massimo di deleghe ammesse per ciascun associato è pari a 3 (tre).
3. Gli ETS associati alla Federazione potranno partecipare all’Assemblea con un numero di delegati pari a 3 (tre) per ETS con un numero di Associati inferiore a 500, pari a 5 (cinque) per ETS con un numero di Associati superiore a 500. Ciascun delegato avrà diritto di voto.
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria viene convocata di rito dal Presidente della Federazione almeno una volta l'anno, preferibilmente in concomitanza con il Congresso Nazionale, e comunque entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (30 giugno).
5. La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i Soci Ordinari e agli aderenti alla Federazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e pubblicata sul sito web della Federazione. La convocazione deve contenere il Consuntivo Economico Nazionale dell'anno precedente, redatto dal Tesoriere Nazionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
6. L'Assemblea Nazionale Ordinaria annuale delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sulle attività sociali e sulle varie finalità e compiti previsti dal presente Statuto.
7. Oltre la rituale convocazione annuale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può anche essere convocata in ogni tempo per motivi contingenti o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o, su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati. La convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 8 (otto) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.
8. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza (art. 24 c.4 CTS), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio Ordinario eletto dall'Assemblea.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Copia del Verbale di Assemblea deve essere inviata entro 40 (quaranta) giorni dalla data dell'Assemblea a tutti i Soci.
Art.13 - Assemblea Nazionale Ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea Nazionale Ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività̀, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
4. d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
5. e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo e di revisione, laddove previsto
6. f) approvare l’eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
g) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più̀ uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto intervenuti.
3. L'Assemblea Ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei voti degli aventi diritto presenti o rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità̀ alle norme dello Statuto, obbligano tutti i Soci della Federazione, anche se dissenzienti, astenuti dal voto o assenti.
5. Qualora la Federazione contasse un numero di associati superiore alle 500 unità, le competenze dell’Assemblea potranno essere disciplinate in deroga a quanto stabilito dall’art.25, c.1 CTS, sempre rispettando i principi di democraticità̀, pari opportunità̀, eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali (CTS, art.25 c.2). La Federazione in questo caso può prevedere assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali, e disciplinarle attraverso uno specifico Regolamento Interno.
Art.14 - Assemblea Nazionale Straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea Nazionale Straordinaria:
1. a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della
Federazione.
2. L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.
3. La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i Soci e agli aderenti alla Federazione almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e pubblicata sul sito web della Federazione. Se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.
4. Per tutto quanto non esplicitamente specificato, valgono le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.
Art.15 - L’Assemblea Nazionale degli Associati: regole di voto
1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto (salvo deleghe).
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli Associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli Associati che non siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli Associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente, o della maggioranza dei membri del Consiglio, o di 1/5 (un quinto) degli aventi diritto presenti o rappresentati per delega, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; vengono in questo caso nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori fra i Soci Ordinari presenti. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per la elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone.
4. Ciascun Associato nell’elezione delle cariche sociali ha diritto di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di componenti del Consiglio Direttivo precedentemente stabilite. Tali preferenze sono nominali e disgiunte.
Art.16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Federazione, è eletto dall’Assemblea (salvo quanto previsto dall'articolo 25, c.2 CTS) tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri minimo di 5 (cinque), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. Tale numero può essere aumentato, quando se ne ravvisi la necessità, su delibera dell'Assemblea Nazionale. I primi membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati nell’atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (art, 26 CTS, art. 2382 C.C.)
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Fermo restando che ogni Socio mantiene il diritto di elettorato attivo e passivo, devono essere presentate alla Segreteria della Federazione candidature al Consiglio, singole o come lista, fino a 15 (quindici) giorni prima dell’inizio dell’Assemblea Nazionale. La Segreteria provvederà a renderle pubbliche.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri; tali figure hanno il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione come sotto specificato:
1. a) Il PRESIDENTE ha la rappresentanza legale della Federazione e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale.
2. b) Il VICEPRESIDENTE rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo o su delega dello stesso.
3. c) Il SEGRETARIO si occupa delle funzioni burocratiche della Federazione ed è responsabile della tenuta dei Registri dei Soci e dei verbali, e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. d) Il TESORIERE segue i movimenti contabili della Federazione ed è responsabile delle relative registrazioni e della tenuta dei relativi atti.
5. e) I CONSIGLIERI si affiancano al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere nell'espletare le funzioni del Consiglio Direttivo.
6. Nel corso della prima riunione di Consiglio successiva all'Assemblea, il Consiglio stesso, anche tenendo conto delle preferenze ottenute da ogni Consigliere neo-eletto, distribuisce al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. In caso di candidature plurime per le
varie cariche in seno al Consiglio, si procederà a elezione a scrutinio segreto, con la esclusione dal voto dei candidati.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l’anno, oppure ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. La convocazione viene rivolta singolarmente ai membri del Consiglio, mediante avviso scritto (e- mail o altro mezzo elettronico), almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per la riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. La convocazione, se vi sono validi motivi di urgenza, può essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 7 (sette) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza (art. 24 c.4 CTS), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti e nominato dal Consiglio stesso.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. Copia del Verbale di Consiglio deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla data della riunione a tutti i membri del Consiglio stesso e agli organi amministrativi delle Sedi Regionali.
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
4. d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario della Federazione;
5. e) decidere sulle domande di adesione alla Federazione e sull’esclusione degli Associati;
6. f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Federazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
7. g) deciderel’eventualequotaassociativaannuale,determinandonel’ammontare;
8. h) deliberarelaconvocazionedell’Assemblea;
9. i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
10. j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
11. k) curarelatenutadeilibrisocialidellaFederazione;
12. l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
13. m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai Regolamenti Interni;
14. n) compiere qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione della Federazione e per il conseguimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più membri del Consiglio o a soci della Federazione o a soggetti anche estranei alla Federazione per particolari incarichi.
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta legalmente di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente della Federazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Al Presidente spetta la direzione della Federazione ed il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci, ha inoltre la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Federazione, ed in particolare ha il compito e il dovere di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi; può conferire ad altri soci, mediante delega scritta, il potere di stipulare atti o contratti in nome dell’Associazione;
b) curarel’attuazionedelledeliberazionidell’AssembleaedelConsiglioDirettivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocareepresiederel’AssembleadegliAssociatieilConsiglioDirettivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di membro del Consiglio si perde per:
a) b)
c) d)
dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 10 del presente Statuto.
2. Nel
prima della fine del mandato, sarà automaticamente sostituito dal candidato che alla precedente elezione abbia ottenuto più preferenze fra i non eletti. In caso di parità di preferenze fra i primi non- eletti, si procederà ad una votazione di Consiglio. I membri del Consiglio così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Art. 21 - Organi Operativi Nazionali
1. Per espletare specifiche funzioni operative della Federazione, possono essere istituiti appositi Dipartimenti, Comitati permanenti, Commissioni temporanee, Delegazioni ed altre strutture operative collettive, nonché mansioni individuali di Responsabile di settore, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e su ratifica dell'Assemblea Nazionale.
2.Per necessità urgenti, l’Organo Operativo istituito dal Consiglio Nazionale può essere immediatamente attivato, anche prima della ratifica assembleare.
3. Degli organi operativi possono far parte sia Soci della Federazione, sia qualsiasi altra persona fisica utile, per le sue capacità professionali, culturali ed intellettuali, a collaborare alle attività specifiche della struttura operativa stessa.
4. In seno all’organo operativo viene nominato, su delibera del Consiglio, o con la ratifica del Consiglio stesso su proposta dei componenti, un Coordinatore o un Responsabile che organizza le attività e funge da tramite fra l’organo operativo stesso e il Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Coordinatore e Responsabile può essere revocata in ogni tempo dal Consiglio Nazionale e decade comunque con la conclusione del ciclo amministrativo del Consiglio Nazionale stesso. Le cariche possono essere riconfermate dal Consiglio Nazionale successivo.
5. Il Consiglio Direttivo, quando ritenuto necessario, elabora un Regolamento dell’Organo Operativo, in collaborazione con i componenti dello stesso. Il Regolamento farà parte del Regolamento Interno della Federazione.
6. I Coordinatori e i Responsabili debbono tenere costantemente informato il Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività del proprio organo operativo e sono tenuti a fare relazione sulle attività svolte nell'anno precedente nel corso dell'Assemblea Nazionale annuale.
7. É previsto un Dipartimento Scientifico che ha, fra le altre mansioni, anche quella di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica.
caso in cui un membro del Consiglio, per qualsiasi motivo, abbandoni il Consiglio stesso
Art.22 - Collegio Nazionale dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è costituito da 3 (tre) membri.
2. Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.
3. Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
5. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
Titolo IV
Struttura Organizzativa Regionale e Provinciale
Art.23 – Le Sezioni Regionali
1. In ciascuna regione italiana nella quale risiedano o esercitino Soci Ordinari della Federazione può essere costituita una Sezione Regionale. La struttura organizzativa regionale e provinciale è conforme a quanto stabilito dal Regolamento Interno della Federazione.
2. Ogni singolo socio iscritto sarà membro di una Sezione Regionale di sua scelta, potendo partecipare a tutte le attività regionali.
Titolo V
I libri sociali
Art.24 - Libri sociali e registri
1. La Federazione deve tenere aggiornati:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. La Federazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per tutte le disposizioni riguardo al volontariato, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 17 CTS.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.25 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. a) quote associative;
2. b) contributi liberali dei Soci;
3. c) contributi pubblici e privati, anche quelli derivanti da leggi regionali, nazionali o comunitarie;
4. d) donazioni e lasciti testamentari;
5. e) rendite patrimoniali;
6. f) attività di raccolta fondi ai sensi dell’art.7 CTS;
7. g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
8. h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 CTS, dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad iniziative promosse da altri soggetti, siano essi persone pubbliche o private;
9. i) i corrispettivi ricavati dall'attività commerciale organizzata in via marginale dall'Associazione, cioè i proventi ricavati da attività verso i Soci, se tali attività non rientrano nello scopo dell'Associazione, e tutti i proventi ricavati da attività verso i terzi non soci. In tal caso i proventi dell'attività commerciale non dovranno mai superare i proventi derivanti dall'attività non commerciale;
10. j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Tutti i Soci sono tenuti a versare ogni anno una quota associativa. I Soci Onorari, che non abbiano scelto di aderire anche in qualità di Socio Ordinario, non sono tenuti a versare quote associative.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a stabilire le quote associative entro la fine di ogni anno per l'anno successivo.
4. Le quote associative debbono essere versate dai Soci alla Tesoreria Nazionale entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.
5. Le quote associative, i contributi associativi e gli altri versamenti effettuati dai Soci possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto, non sono trasferibili per nessun motivo e non sono rivalutabili, e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di esclusione o di morte dell'Associato, si può dare luogo alla restituzione di quanto versato.
Art.26- Il Patrimonio della Federazione: destinazione ed assenza di scopo di lucro
1. Il Patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili e immobili che siano diventati di proprietà della Federazione per acquisizione, donazione o lasciti.
2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il denaro raccolto andrà depositato nel conto corrente dell'Associazione, aperto presso un istituto di credito. I delegati ad operare sul conto corrente, oltre al Presidente e al Tesoriere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Quanto ricavato verrà utilizzato per raggiungere gli scopi dell'Associazione e non potrà essere investito per altri scopi diversi dalla missione dell'ente.
4. L'utilizzazione delle Finanze e del Patrimonio della Federazione è stabilita dall'Assemblea Nazionale e demandata nella sua gestione al Consiglio Direttivo Nazionale.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Le attività per le quali si corrispondono specifici compensi, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere documentate nel bilancio sociale.
7. Sono ammessi rimborsi spesa e indennità di trasferta per le spese effettivamente documentate dai Soci e dagli amministratori nell'ambito delle attività dell'Associazione.
Art.27 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dell'esercizio finanziario annuale, redatto e sottoscritto dal Tesoriere Nazionale entro i termini stabiliti dall’amministrazione finanziaria, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato dall’Assemblea Nazionale; lo stesso viene inviato ai Soci 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea Nazionale e successivamente pubblicato nel sito istituzionale.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. la Federazione può essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, per comprovata impossibilità a conseguire gli scopi sociali.
2. L'Assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1 CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 CTS.
Titolo VIII
Disposizioni Generali e Finali
Art.29 - Ad ulteriore specifica delle norme dello Statuto, può essere compilato da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, un Regolamento Interno, da sottoporre alla ratifica della Assemblea Nazionale Ordinaria.
Art.30 – Le modifiche allo Statuto possono essere apportate in ogni tempo, su delibera della Assemblea Straordinaria, con le modalità stabilite secondo la normativa vigente.
Art.31 - Norme di rinvio: per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di Legge e si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ALLEGATI

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