Cronistoria delle stringenti avvertenze per alcuni integratori vegetali

Riceviamo e condividiamo un articolo-denuncia intitolato Documento N. 1 – Commissione europea c/salute del popolo. (MC-DRG-addetti-promo-giornata-terra_COPY_01)

Viene qui descritto l'iter persecutorio verso alcune piante in particolare (quelle che maggiormente aiutano in molti malanni in modo scientificamente dimostrato, forse al pari se non di più dei farmaci) affinché ne sia sempre più limitato l'uso e il consumo in forma di integratori alimentari.

A partire dall’insediamento della nuova Commissione europea di Ursula Von der Leyen, avvenuto il 1° dicembre 2019, la musica non è cambiata contro gli integratori alimentari perfezionando i dossier lasciati in sospeso dalla precedente Commissione sui Botanicals per arrivare a una modifica del Regolamento (CE) 1924/06 che escluda i claims e alcuni Botanicals e sostanze nutritive.

Si parla della Monacolina K da Riso rosso fermentato, che avrà un dosaggio ridotto da 10 a 3 mg/die e “sottoposta a sorveglianza per ulteriori provvedimenti”; delle Catechine del Tè verde (diventerà obbligatoria l’avvertenza sulle confezioni contenenti Tè verde: “Il prodotto non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento o dai minori di 18 anni”) la cui azione anticancerogena è stata dimostrata in vitro e su animali; e degli idrossiantraceni contenuti in Senna, Cascara, Rabarbaro e Frangula, con l’accusa di genotossicità osservata in vitro, mentre è stato inutile documentare le evidenze scientifiche che su questo punto affermano esattamente il contrario. Poi si torna a parlare della sospensione cautelativa della commercializzazione dei prodotti contenenti Garcinia Cambogia, in seguito rimessi in commercio ma con particolari e allarmanti avvertenze. E infine si torna a colpire la Curcuma, o meglio la Curcumina in essa contenuta, dapprima configurata come Novel Food, poi ritrattata. E tanti altri ancora, come Acido lipoico, Melatonina, ecc.

Le aziende del settore sono allo stremo, mentre stanno lottando contro queste assurdità. Oltre al problema dei continui adeguamenti di avvertenze e diciture da aggiornare sulle etichette dei prodotti, temono che, affossando definitivamente ogni possibilità di rivendicare funzioni di qualunque genere per gli stessi supplementi, si metta in serio pregiudizio l’uso degli integratori alimentari.

Chiedono la diffusione di questo documento, affinché la popolazione ne conosca i risvolti, e chiudono la cronistoria con queste parole: Gli integratori alimentari possono mettere l’organismo nelle condizioni di attivare tutte le strade metaboliche e combattere l’inevitabile stress ossidativo, che mina la salute, anticipa la vecchiaia e quindi accorcia la vita.

Ora arriva un aggiornamento, che traiamo dal sito Nutrienti e Supplementi, datato 13 novembre 2024, quando il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato il Regolamento (UE) 2021/468, che vietava l’utilizzo di aloina, emodina, aloe-emodina e dantrone, insieme ai preparati di Aloe spp. contenenti derivati idrossiantracenici.

Nella sentenza, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1925/2006, l’inclusione di una sostanza o di un ingrediente nell’allegato III, parte A, che ne prevede il divieto, deve essere giustificata solo in presenza di prove concrete di un effetto nocivo sulla salute.

[…] La Corte ha, inoltre, sottolineato che l’assenza di dati scientifici sufficienti o la mancata identificazione di un livello di sicurezza per il consumo di queste sostanze non possono giustificare un divieto assoluto. Ogni decisione regolatoria deve basarsi su una valutazione che consideri adeguatamente la quantità di sostanza consumata in una dieta equilibrata e varia e deve dimostrare l’effettiva pericolosità per la salute del consumatore. 

[…] Tra le conseguenze immediate, la riunione del Comitato permanente, prevista per il 18 novembre e dedicata alla votazione del regolamento che avrebbe vietato l’utilizzo di altre piante contenenti idrossiantraceni (come Cassia senna L., Rhamnus frangula L., Rhamnus purshiana DC., e Rheum spp.), è stata annullata.

[…] La Commissione Europea ha un termine di due mesi, decorrente dalla notifica della sentenza, per presentare un'eventuale impugnazione su questioni di diritto dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Quest’ultima sentenza ci appare come un ottimo segno incoraggiante e più saggio che le affermazioni sorde e infondate paventate dalla Commissione europea. Risulta infatti inspiegabile un allarmismo accanito e non supportato da validi studi scientifici, che impedisce alla popolazione di fare libero uso di mezzi naturali e preventivi, integrativi e salutistici, supportati anche da un utilizzo tradizionale pluridecennale, che possono aiutare nel mantenere lo stato di salute.

Dr.ssa Renata Calieri e Dr. Luca Baldassini

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